CODICE DEL CONSUMO 2023 - Le prescrizioni per una domanda di condono edilizio - Disposizioni Regione Lombardia sull'obbligo di indicazione del CIR - DIRITTO CAMERALE
CODICE DEL CONSUMO 2023
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo che ha recepito la Direttiva Omnibus del Parlamento Europeo, è entrato in vigore il Codice del Consumo aggiornato, in particolare:
il diritto di recesso passa da 14 a 30 giorni per i contratti conclusi dal Consumatore in occasione di visite non richieste di un professionista al prorpio domicilio.
La circolare esplicativa è pubblicata nell'area riservata del sito, sezione NORMATIVA - INFORMATIVE GIURIDICHE.
L'APPOSIZIONE DI VINCOLI SUCCESSIVI NON PRECLUDE LA DOMANDA DI CONDONO EDILIZIO
Nella circolare esplicativa pubblicata nell'area riservata del sito nella sezione NORMATIVA, INFORMATIVE GIURIDICHE e EDILIZIA E URBANISTICA, vengono evidenziate le prescrizioni cui deve attenresi l'AMministrazione comunale nell'esaminare una domanda di condono, soprattutto nel caso in cui subentrino vincoli successivamente alla presentazione della stessa.
STRUTTURE RICETTIVE: nuove disposizioni regionali sull'obbligo di indicazione del CIR
E' stata pubblicata la Delibera di Giunta Regione Lombardia n. 169/2023 recante la disciplina del Codice identificativo di riferimento (CIR), in attuazione delle recenti modifiche all'art. 38 della L.R. 27/2015 che ha esteso l'obbligo di indicare tale codice nella pubblicizzazione, promozione e commercializzazione dell'offerta di tutte le strutture ricettive compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della L. 431/98. Tale obbligo sussiste anche per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, e per quelli che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le suddette attività.
Con la Delibera viene previsto che l'obbligo dell'indicazione del CIR non è necessario in caso di utilizzo della denominazione delle strutture e tipologie ricettive, o del logo delle stesse, per situazioni connesse alla semplice visibilità della struttura stessa e pertanto non direttamente connesse ad attività di promozione e commercializzazione; si specifica, inoltre, che non sussiste l'obbligo di indicazione del CIR nell'insegna della struttura, nei marchi identificativi o di classificazione della struttura, in cartelli stradali pubblicitari che indichino l'indirizzo, il numero di telefono o il percorso per raggiungere la struttura e per l'utilizzo della denominazione o del logo su piccoli gadget pubblicitari (penne, portachiavi, ecc.), ovvero su auto aziendali o pulmini utilizzati per fornire servizio di transfer ai clienti o pubblicità di carattere generale su mezzi come taxi, treni, ecc..
DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO - maggiorazione
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto del 23/02/2023, entrato in vigore lo scorso 17 aprile, ha autorizzato le Camere di Commercio ad incrementare l'importo del DIRITTO ANNUALE del 20% per gli anni 2023, 2024 e 2025. La maggiorazione è destinata a finanziare programmi e progetti per la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. La CCIAA MiMBLo promuoverà l'attuazione di azioni finalizzate alla realizzazione di progetti dedicati alla transizione digitale ed ecologica, al turismo e all'internazionalizzazione.
Le imprese che hanno eseguito il pagamento del DIRITTO ANNUALE prima della data di entrata in vigore del 17/04/2023, cioè senza la maggiorazione del 20%, possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato, senza l'applicazione di alcuna sanzione, entro il secondo acconto delle imposte dirette (mese di novembre).
Nel caso di omesso pagamento o di pagamento incompleto, effettuato successivamente alla data del 17/04/2023, sarà possibile regolarizzare la propria posizione avvalendosi del ravvedimento operoso.
Il DIRITTO ANNUALE è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro Imprese devono versare ogni anno a favore della CCIAA territorialmente competente. L'entità del tributo è stabilita con decreto ministeriale.
Ogni anno le CCIAA inviano alle imprese apposita comunicazione con gli importi e le modalità di pagamento.