IMPORTANTE - Diritto alla provvigione per cessione quote societarie
Con l’Ordinanza n. 11675, la Corte di Cassazione ha riconosciuto il diritto del mediatore a percepire il compenso provvigionale da parte della società proprietaria di un immobile, posto in vendita, anche qualora il trasferimento della proprietà di detto bene si realizzi attraverso il trasferimento delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale della medesima. Ha, nel contempo, confermato la necessità dell’iscrizione dell’agente immobiliare interessato alla sezione “d) servizi vari” (di cui al D.M. 452/1992, Art. 3) del Registro (ex Ruolo) dei mediatori tenuto dalla competente Camera di Commercio: solo in forza della abilitazione alla mediazione di cessione di quote societarie (con, appunto, l’iscrizione anche nella relativa sezione di cui sopra, oltre a quella di origine nella sezione “Agenti Immobiliari”) il soggetto può rivendicare il compenso provvigionale.
La Suprema Corte ha, quindi, ancora una volta confermato che l’iscrizione a suddetta sezione “d) servizi vari – cessione quote” è un presupposto necessario per far valere il diritto alla provvigione e ha rimesso la causa alla competente Corte d’Appello territoriale (nel caso specifico di Firenze), affinché venga pronunciata una nuova sentenza di merito.
Tutti i dettagli all'interno della Mailup n. 117 del 16/11/2023.