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27 Febbraio 2023

MEDIATORE - quando sorge il diritto alla provvigione?

Sentenza della Corte di Cassazione Civile

La messa in contatto di due o più parti di per sé non è sufficiente a far ritenere che l’affare si sia concluso per effetto dell’intervento del mediatore: è quanto, in estrema sintesi, si legge nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3165 del 2 febbraio 2023.

La Suprema Corte nella pronuncia in esame, dopo aver esaminato la figura del mediatore (art. 1754 c.c.) e che cosa deve fare per avere diritto alla provvigione (art. 1755 comma 1 c.c.), ha analizzato la seguente questione di diritto:

al fine di considerare che la conclusione dell’affare sia l’effetto dell’intervento del mediatore, è sufficiente o meno che questi abbia messo in relazione le parti e così abbia posto l’antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto?”.

Per approdare alla soluzione della quaestio iuris, la Cassazione ha fatto applicazione del principio della causalità adeguata che è stato sviluppato proprio per attenuare la rigorosa imputazione dell’evento in base alla causalità condizionalistica (o della condicio sine qua non), nel senso che non tutte le condizioni sono considerate cause di un evento.

Volgendo l’analisi al caso concreto si è potuto nello specifico constatare che l’intervento del mediatore, seppur abbia posto un antecedente indispensabile, si è rilevato non adeguato ai fini della conclusione dell’affare, in quanto:

  • egli ha solo messo in contatto un parente dell’acquirente con il venditore,
  • l’affare si è concluso dopo un lasso di tempo significativo dalla scadenza dell’incarico conferito,
  • il venditore si è rivolto ad un secondo mediatore, la cui attività, a differenza di quella del primo, ha avuto un ruolo di efficienza causale adeguata per la conclusione dell’affare.