Locazioni di immobili ad uso commerciale - Indennità per attività affini

La normativa vigente (L. 392/78) prevede il diritto del conduttore ad una indennità aggiuntiva qualora l'immobile venga, da chiunque, adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente ed ove il nuovo esercizio venga iniziato entro un anno dalla cessazione del precedente.
La Corte di Cassazione, nel chiarire cosa si intenda per "attività affini", ha specificato che la "affinità" tra l'attività esercitata nell'immobile locato dal conduttore uscente e quella intrapresavi dal conduttore entrante va accertata non già in base al contenuto oggettivo dei servizi o prodotti offerti al pubblico ma in base alla astratta idoneità dell'attività entrante ad intercettare anche solo in parte la clientela dell'attività uscente.
Secondo la Corte, ad esempio, una orologeria non vende gioielli ma può intercettare una porzione della clientela di una preesistente gioielleria esercitata nel medesimo locale e, parimenti, una pizzeria non vende hamburger ma può intercettare una porzione della clientela di un precedente pub.
L'organo giurisdizionale conclude, pertanto, che viola l'art. 34 comma 2 della L. n. 392/1978, come sopra citato, il giudice che escluda la suddetta affinità per il solo fatto che il conduttore uscente e quello entrante vendano beni della stessa natura, ma di foggia, stile o marchio diversi.