Registrazione contratti di locazione - Sanzioni per tardivi adempimenti
L'art. 7 quater del DL 22/10/2016 n. 193 (convertito nella L. 01/12/2016 n. 225) ha apportato rilevanti modifiche al regime della cedolare secca sulle locazioni abitative. In particolare è stato disposto che, in caso di mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale si fosse, a suo tempo, optato per la cedolare secca quest'ultima non viene revocata.
La mancata presentazione della comunicazione delle proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione per la cedolare secca a suo tempo esercitata, purchè il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con l'opzione stessa, effettuando i versamenti dell'imposta sostitutiva e dichiarando i redditi da cedolare nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata presentazione nel termine dei 30 giorni successivi alla scadenza della comunicazione relativa alla risoluzione o alla proroga, anche tacita, del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca si applica la sanzione fissa di euro 100,00, ridotta a euro 50,00 se il ritardo è pari o inferiore a 30 giorni.
La modifica, in vigore dal 02/12/2016, ha sostituito la precedente sanzione prevista per la mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione dei contratti di locazione assoggettati alla "cedolare secca" pari ad euro 67,00, ridotto ad euro 35,00 se la presentazione avveniva con un ritardo non superiore a 30 giorni.
Per facilitare i calcoli sono state realizzate delle tabelle relative al ravvedimento delle sanzioni per i vari adempimenti. A tali importi occorre aggiungere gli interesse di mora e l'imposta dovuta.