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Milano, 28 giugno 2019

CAPITOLO I: ISTITUZIONE E FINALITA’

Art. 1 – Denominazione, ambiti di rappresentanza, sede e durata

  1. È costituito il Collegio Agenti d’Affari in Mediazione di Milano, Lodi, Monza Brianza e Province dal 1945, denominato FIMAA Milano, Lodi, Monza e Brianza (di seguito per brevità “COLLEGIO”).
  2. Il Collegio è l'espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali, dei lavoratori autonomi e delle persone fisiche in possesso dei requisiti di legge che li inquadrano negli Agenti d’Affari in Mediazione e negli Intermediari del Credito operanti nel territorio di Milano, Lodi, Monza Brianza e Province (di seguito denominati Associati).
  3. In ambito nazionale il COLLEGIO aderisce alla FIMAA Italia (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari) – aderente a sua volta a Confcommercio Imprese per l’Italia (di seguito denominata Confederazione).
  4. In ambito locale il COLLEGIO aderisce alla Confcommercio Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza (di seguito denominata per brevità “Unione”), ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, alla clausola compromissoria e alle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli organi di Confcommercio Imprese per l’Italia; il COLLEGIO, inoltre, accetta le norme in materia di recesso e di esclusione, di nomina di un delegato e di commissariamento di cui rispettivamente agli artt. 13 e 17 dello Statuto di Unione; ai sensi dell’art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi registrati di proprietà di Confcommercio Imprese per l’Italia e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle Associazioni aderenti alla Confederazione e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.
  5. Il COLLEGIO non ha fini di lucro e non può avere vincoli né qualsivoglia carattere di promozione e/o di rappresentanza con partiti o movimenti politici.
  6. Il COLLEGIO può aderire ad Enti e/o Organizzazioni provinciali o realtà provinciali di Enti e/o Organizzazioni a carattere nazionale che perseguano finalità in armonia con le proprie e con gli indirizzi generali di Unione. Parimenti il COLLEGIO può costituire Enti o Società utili e compatibili con il conseguimento degli scopi sociali previsti dal presente Statuto.
  7. Il COLLEGIO ha sede in Milano, Corso Venezia 47/49 presso Unione, con facoltà di stabilire la propria sede anche altrove.
  8. La durata del COLLEGIO è illimitata.

 

Art. 2 – Finalità

Il COLLEGIO, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Unione:

  1. rappresenta e tutela, nel proprio ambito di attività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli Associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle tematiche di tipo economico, sindacale, fiscale, finanziario, legale legislativo, previdenziale, formativo e alle politiche di carattere generale;
  2. studia i problemi delle Categorie rappresentate e del Mercato, prospettando e promuovendo soluzioni anche presso le competenti Autorità;
  3. favorisce le relazioni tra gli Associati per lo sviluppo di attività, lo studio e la definizione delle tematiche di comune interesse;
  4. promuove la collaborazione ed il confronto culturale con altri Enti, Organizzazioni, Associazioni o Sindacati, anche attraverso la partecipazione a congressi, dibattiti, comitati, riunioni, fiere e ad ogni tipo di iniziativa di interesse;
  5. stipula convenzioni e protocolli di intesa con Enti pubblici, Imprese private, Associazioni, al fine di facilitare la formazione professionale e culturale e di erogare un servizio di utilità per i propri iscritti;
  6. promuove iniziative culturali, di formazione e di aggiornamento, al fine di favorire lo sviluppo etico e professionale delle Categorie rappresentate, curando la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli Associati e ponendo in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità e dell’efficienza aziendale e professionale. Si occupa inoltre: della pubblicazione di stampa periodica e/o di stampa associativa; dell’istituzione o comunque della gestione di corsi di preparazione alla professione e di aggiornamento, tramite le proprie strutture o in collaborazione con altre organizzazioni; dell’organizzazione di convegni, dibattiti, seminari su aspetti importanti e contingenti; dell’istituzione e della gestione di centri di studio e osservatori di mercato;
  7. designa e nomina, d’intesa con Unione e nell’ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in Enti, Organi e Commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli Associati sia richiesta o ammessa;
  8. esercita ogni altra funzione che sia ad esso conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Unione e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Unione, con quello di FIMAA Italia e con quello confederale.

 

CAPITOLO II: ASSOCIATI

Art. 3 - Requisiti, modalità di adesione e condizioni

1. Al COLLEGIO possono aderire tutte le imprese e/o i soggetti professionali e le persone fisiche in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti in relazione all’attività delle categorie di cui all’Art. 1 punto 2; detti soggetti devono svolgere un’attività che non contrasti con gli scopi del COLLEGIO, di FIMAA Italia, di Unione e della Confederazione; le imprese societarie partecipano in persona del legale rappresentante.

2. La domanda di ammissione al COLLEGIO deve essere presentata su apposita modulistica e deve essere ratificata con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti come da successivo Art. 13 punto 9; detta domanda deve contenere:

  1. la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, del Codice di Autodisciplina e di eventuali Regolamenti ad essi collegati;
  2. la dichiarazione esplicita di accettazione dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico;
  3. la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy;
  4. la dichiarazione di assenza di incompatibilità o altre ragioni ostative alla adesione al COLLEGIO.

 

3. La qualifica di Associato si acquista dalla data e per effetto della delibera di ammissione.

4. L’adesione al COLLEGIO impegna l’Associato a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio e successivamente, anno per anno, salvo disdetta come da successivo punto 5.

5. L’adesione al COLLEGIO, dopo il primo triennio, si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non sia stata presentata dall’Associato (a mezzo di lettera raccomandata, PEC, telegramma) formale disdetta almeno entro tre mesi dalla scadenza dell’anno sociale.

6. L’adesione al COLLEGIO attribuisce la qualifica di Associato e comporta l’accettazione del presente Statuto, dello Statuto di FIMAA Italia, dello Statuto di Unione, di eventuali Regolamenti collegati, del Codice di Autodisciplina del COLLEGIO; comporta altresì l’accettazione del Codice Etico dell’Unione, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio Arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi della Confederazione.

7. L’Associato si impegna a comunicare al COLLEGIO le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 punto 2, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività.

 

Art. 4 - Categorie

1. Gli Associati appartengono a tre diverse categorie:

  1. Soci Ordinari (successivo punto 2)
  2. Soci Aggregati (successivo punto 3)
  3. Soci Onorari (successivo punto 4)

 

2. Possono aderire al COLLEGIO in qualità di Soci Ordinari le imprese e/o i soggetti professionali esercenti l’attività di Agente d’Affari in Mediazione e di Intermediario del Credito; i Soci Ordinari hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative.

3. Possono aderire al COLLEGIO in qualità di Soci Aggregati le persone fisiche e i soggetti designati dal Socio Ordinario tra quelli appartenenti alla propria organizzazione aziendale purché regolarmente in possesso dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti in relazione all’attività delle categorie di cui all’Art. 1 punto 2; i Soci Aggregati non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche associative; in caso di soggetto appartenente alla organizzazione aziendale di un Socio Ordinario, la qualifica di Socio Aggregato decade automaticamente con la decadenza della qualifica del proprio Socio Ordinario di riferimento.

4. Hanno la qualifica di Soci Onorari del COLLEGIO i soggetti proposti dal Presidente ed ammessi dal Consiglio Direttivo ; i Soci Onorari non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche associative; i Soci Onorari possono, su invito del Consiglio Direttivo, partecipare a specifici lavori consiliari o consulte, con possibilità di esprimere pareri consultivi; i Soci Onorari devono dichiarare in forma scritta, su apposito modulo del COLLEGIO, la propria accettazione della qualifica di Socio Onorario, nonché la propria conoscenza e conseguente accettazione delle presenti norme statutarie, del Codice di Autodisciplina e dei doveri da essi derivanti.

 

Art. 5 - Obblighi

  1. La quota associativa deve essere pagata entro il termine e nella misura stabiliti dal Consiglio Direttivo come da successivo Art. 13 punto 10 lettera e).
  2. L’Associato ha l’obbligo di uniformarsi alle deliberazioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.
  3. L’Associato deve rispettare il Codice di Autodisciplina del COLLEGIO, eventuali Regolamenti interni e deve astenersi da qualsiasi iniziativa in contrasto con il presente Statuto, con gli scopi sociali, con gli interessi collettivi della Categoria e dell’Unione.
  4. L’Associato e in particolare coloro che ricoprono le cariche associative hanno il dovere di osservare i Codici Etici di cui all’Art. 1 punto 4 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.

 

Art. 6 – Decadenza, recesso e incompatibilità

1. La qualità di Associato è intrasmissibile ed irripetibile e si perde per:

  1. morte dell’Associato, sia esso persona fisica o titolare / legale rappresentante di impresa iscritta in assenza di sostituzione del deceduto, o estinzione dell’impresa;
  2. disdetta, secondo i modi e nei termini di cui all’Art. 3 punto 5;
  3. espulsione, in seguito a delibera del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dai successivi Art. 7 punti 1 e 2, Art. 13 punto 10 lettera n);
  4. la perdita dei requisiti di cui all'Art. 1 punto 2 in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  5. mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dall'Art. 5 punto 1;
  6. recesso, come da successivo punto 3.
  7. lo scioglimento del COLLEGIO.

 

2. La perdita della qualifica di Associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale e sull’utilizzo del marchio associativo e prevede comunque il pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

3. Ogni Associato ha facoltà di recesso in qualsiasi momento; in caso di recesso non è previsto alcun rimborso delle quote, o parte delle stesse, già versate.

4. È fatto divieto agli Associati di appartenere ad altri Enti, Associazioni e/o Comitati, anche sindacali, aventi finalità identiche e/o incompatibili con quelle perseguite dal COLLEGIO.

 

Art. 7 – Sanzioni

1. Le sanzioni disciplinari devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo, a sua discrezione, e consistono in:

a) richiamo;

b) sospensione (con durata da uno a sei mesi);

c) espulsione .

2. Prima di procedere all'applicazione dell'espulsione il Consiglio Direttivo convoca l’Associato per un'audizione; il Consiglio Direttivo delibera la sanzione prescelta anche nel caso di assenza dell’Associato alla suddetta audizione.

 

CAPITOLO III: ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 8 – Organi Associativi: definizione

Sono Organi del COLLEGIO:

  1. L’Assemblea dei Soci
  2. Il Consiglio Direttivo (carica elettiva)
  3. Il Comitato Esecutivo (Giunta)
  4. Il Presidente
  5. Il Vicepresidente Vicario
  6. I Vicepresidenti
  7. Il Collegio dei Probiviri (carica elettiva)
  8. Il Collegio dei Revisori dei Conti (carica elettiva)
  9. Il Segretario

 

Art. 9 – Cariche sociali: elezione, durata e decadenza

  1. Le Cariche Sociali sono soggette ad elezione a scrutinio segreto.
  2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.
  3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
  4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza della Carica Sociale ricoperta in seno al COLLEGIO.
  5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del COLLEGIO, del sistema della Confederazione e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal presente Statuto, dal Codice Etico confederale, nonché dall’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato sia stato depenalizzato, sia intervenuta la riabilitazione, il reato sia estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
  6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema Unione o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Unione.

 

Art. 10 - Cariche sociali: incompatibilità

  1. Le cariche di Presidente, Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo (Giunta), nonché di Segretario, ricoperte nell'ambito del COLLEGIO sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, d’intesa con Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo e per incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli.
  3. L’assunzione di mandati o di incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore punto 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all’Associazione. L'incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l’incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

 

Art. 11 - Assemblea: composizione, convocazione, compiti e validità

  1. L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente ed è composta da tutti i Soci Ordinari iscritti al COLLEGIO che sono in regola con il pagamento delle quote associative.
  2. Le riunioni dell’Assemblea possono essere Ordinarie e Straordinarie e, con cadenza quinquennale, Elettive;
  3. L’Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente convocata, a mezzo corrispondenza ordinaria, elettronica (e-mail) o telefax inviati almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa due volte all’anno: entro il 30 di giugno di ogni anno per l’approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente, accompagnato dalla relazione dei Revisori dei Conti; entro il 31 dicembre di ogni anno per l’approvazione del conto economico preventivo dell’anno successivo.
  4. L’Assemblea Ordinaria stabilisce gli indirizzi generali di politica sindacale del COLLEGIO, approva la relazione sull’attività svolta dal COLLEGIO e le relative linee programmatiche; l’Assemblea Ordinaria delibera inoltre su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
  5. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza di voti espressi (favorevoli o contrari e con esclusione degli astenuti) secondo le modalità di votazione proposte, di volta in volta, dal Presidente salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
  6. L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera le eventuali modifiche al presente Statuto a maggioranza di voti espressi; ai sensi e per gli effetti dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.
  7. L’Assemblea Straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, a mezzo corrispondenza ordinaria, elettronica (e-mail) o telefax, o secondo altre modalità deliberate dal Consiglio Direttivo stesso, con preavviso di almeno 15 giorni dalla data stabilita per lo svolgimento della stessa; l’Assemblea Straordinaria può anche essere convocata su richiesta motivata di un terzo dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione della stessa entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
  8. L’Assemblea Elettiva viene convocata ogni cinque anni con lo scopo di eleggere i Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina nel proprio seno tre scrutatori ed il Segretario dell’Assemblea che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell’Assemblea medesima.
  9. Le elezioni alle cariche associative vengono effettuate tramite votazioni a scrutinio segreto; in caso di parità si intende eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione al COLLEGIO.
  10. Le riunioni dell’Assemblea sono ritenute valide in prima convocazione quando è presente un numero di componenti che disponga della metà più uno dei voti complessivamente spettanti; in mancanza del numero di voti necessario, trascorsa un’ora dalla prima convocazione, le riunioni sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  11. Hanno diritto di voto unicamente i Soci Ordinari; alle Assemblee vengono invitati anche i Soci Aggregati e i Soci Onorari che non sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, che non hanno diritto di voto né godono dell’elettorato attivo e passivo.
  12. Un Socio può delegare per iscritto un altro Socio a rappresentarlo nelle Assemblee generali, sia Ordinarie che Straordinarie che Elettive; non sono ammesse più di 3 deleghe per ogni Socio.

 

Art. 12 - Assemblea: scioglimento del COLLEGIO

  1. La delibera dello scioglimento del COLLEGIO spetta all'Assemblea Straordinaria dei Soci.
  2. L'Assemblea Straordinaria dei Soci, per essere valida, dovrà essere costituita da un numero di Soci che rappresentino almeno il 75% dei voti complessivamente spettanti; la stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità della liquidazione.
  3. La delibera dello scioglimento, per essere valida, deve avere ottenuto il voto favorevole di almeno il 75% dei voti espressi (nel computo dei voti espressi non si considerano gli astenuti).
  4. In caso di scioglimento del COLLEGIO per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Ente ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 13 - Consiglio Direttivo: composizione, compiti, convocazione, validità

  1. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di 11 ad un massimo di 19 Membri.
  2. Fanno parte del Consiglio Direttivo, di diritto, il Presidente Uscente, che ne rimane Membro con qualifica di Past President fino a successivo cambio di presidenza, ed ai Presidenti Onorari; questi soggetti non sono computati ai fini del quorum costitutivo e deliberativo, non hanno diritto di voto, non godono dell’elettorato attivo e passivo e non hanno la rappresentanza del COLLEGIO.
  3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, a mezzo corrispondenza ordinaria, elettronica (e-mail) o telefax o altra modalità deliberata dal Consiglio Direttivo stesso.
  4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri che lo compongono; non sono ammesse deleghe.
  5. Ciascun Membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
  6. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 3 volte l’anno e tutte le volte che lo richiedano almeno il 50% più uno dei suoi componenti.
  7. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare i Probiviri, i Revisori dei Conti e i Consulenti Esterni del COLLEGIO a partecipare ai lavori senza che gli stessi possano però esercitare alcun diritto di voto.
  8. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare, su votazione e a maggioranza di voti espressi (favorevoli e contrari e con l'esclusione degli astenuti) fino ad un massimo di 4 Membri, i quali potranno partecipare ai lavori consiliari senza poter esercitare alcun diritto di voto.
  9. Al Consiglio Direttivo spetta il compito di ratificare, con delibera a maggioranza di voti espressi (favorevoli o contrari e con esclusione degli astenuti), le domande di iscrizione, dopo aver esaminato i risultati dell'istruttoria preventiva condotta senza formalità di rito dal Collegio dei Probiviri come da successivo Art. 17 punto 8; il Consiglio Direttivo, in caso di urgenza, può altresì delegare il Comitato Esecutivo (Giunta) a ratificare le domande di iscrizione secondo le medesime modalità come da successivo Art. 16 punto 6, ratificandone l'operato alla prima riunione successiva.
  10. Il Consiglio Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea dei Soci svolge i seguenti compiti:
  1. elegge tra i propri componenti il Presidente;
  2. elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, 4 Vicepresidenti e 4 Membri del Comitato Esecutivo (Giunta);
  3. delibera sull'accettazione e sulla revoca dei Soci Onorari proposti dal Presidente e sull’accettazione e sulla revoca dei Presidenti Onorari;
  4. predispone annualmente il rendiconto politico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e il conto economico preventivo che, una volta esaminati dal Collegio dei Revisori dei Conti come da successivo Art. 18 punto 6, devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci;
  5. stabilisce la misura del contributo sociale annuale ed i termini per il pagamento;
  6. provvede all'ordinaria gestione del COLLEGIO e delle attività necessarie al buon andamento del COLLEGIO stesso;
  7. delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  8. vigila sul comportamento deontologico degli Associati, con l'ausilio del Collegio dei Probiviri;
  9. istituisce una o più Commissioni Interne sia per la disciplina degli Associati, sia per la soluzione delle vertenze sorte fra Socio e Cliente nel caso ne riceva segnalazioni e/o esposti; al Consiglio Direttivo spetta il compito di ratificare quanto proposto da ogni Commissione;
  10. nomina, su proposta del Presidente, il Segretario del COLLEGIO;
  11. delibera, su proposta del Presidente, sull'assunzione del personale dipendente;
  12. nomina il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali come da successivo Art. 18 punto 1;
  13. nomina eventuali commissioni e gruppi di lavoro;
  14. propone e delibera le sanzioni disciplinari come previsto dall'Art. 7 punti 1 e 2;
  15. predispone ed approva eventuali regolamenti interni;
  16. può deliberare la decadenza delle cariche sociali dei propri Membri assenti per tre sedute consecutive;
  17. può deliberare sulla decadenza dei Soci per morosità;
  18. in caso di vacanza di uno dei propri Membri nomina il sostituto come da successivo Art. 14 punto 4;
  19. comunica ad Unione le eventuali modifiche statutarie che verranno proposte all’Assemblea dei Soci.

 

Art. 14 - Consiglio Direttivo: eleggibilità, durata cariche sociali, subentri

  1. Possono essere eletti alle cariche sociali esclusivamente i Soci Ordinari in regola con il pagamento delle quote associative che siano iscritti al COLLEGIO da almeno tre anni consecutivi in qualità di Soci Ordinari.
  2. Le cariche sociali hanno la durata di cinque anni; i Consiglieri sono rieleggibili.
  3. Nel Consiglio Direttivo, in rappresentanza delle categorie associate, vi deve essere la presenza di almeno un soggetto per ogni settore (Agente Immobiliare, Agente Merceologico, Intermediario del Credito); vi deve essere altresì la presenza di almeno un Consigliere per ogni ambito territoriale rappresentato.
  4. Qualora si renda vacante un seggio all'interno del Consiglio Direttivo - per dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente - il Consiglio Direttivo stesso ha la facoltà di nominare, su proposta del Presidente, per cooptazione ed a maggioranza di voti, un sostituto che subentra con diritto di voto.
  5. Qualora, per motivazioni di varia natura, risultassero vacanti più di un terzo dei seggi il Consiglio Direttivo decadrà automaticamente; il Presidente o chi ne fa le veci provvederà a convocare, entro 20 giorni dalla data di decadenza di cui sopra, l'Assemblea Elettiva Straordinaria dei Soci, al fine di eleggere un nuovo Consiglio Direttivo.
  6. Non possono avere più di un rappresentante in Consiglio Direttivo le imprese associate in genere, le imprese che detengano partecipazioni in altre imprese immobiliari (es.: holding), le imprese affiliate al medesimo franchising; inoltre non può far parte del Consiglio Direttivo il parente in primo grado di un altro Consigliere.

 

Art. 15 – Presidente e Vice Presidente Vicario: attribuzioni

1. Presidente rappresenta il COLLEGIO ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma, che può delegare.

2. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

3. Il Presidente inoltre svolge i seguenti compiti:

  1. attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
  2. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (Giunta);
  3. ha i poteri rappresentativi di agire e di resistere in giudizio e può nominare avvocati e procuratori alle liti;
  4. vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
  5. adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo (Giunta), riferendo per la ratifica all'Organo competente nella prima riunione successiva;
  6. propone, in seno al Consiglio Direttivo, i 4 Vicepresidenti ed i 4 Membri del Comitato Esecutivo (Giunta);
  7. nomina, in seno al Consiglio Direttivo, fra i 4 Vicepresidenti, un Vicepresidente Vicario;
  8. propone al Consiglio Direttivo la designazione del Segretario del COLLEGIO;
  9. propone al Consiglio Direttivo la designazione dei Soci Onorari e dei Presidenti Onorari;
  10. propone al Consiglio Direttivo l'assunzione di personale dipendente;
  11. propone al Consiglio Direttivo il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il quale deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali come da successivo Art. 18 punto 1;
  12. propone al Consiglio Direttivo la designazione di eventuali Membri da cooptare.

 

4. Il Presidente, in caso di assenza o di impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente Vicario.

5. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente Vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale con poteri di ordinaria amministrazione, e convoca, entro 90 giorni dalla data di vacanza di cui sopra, il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente che subentra ha facoltà di proporre al Consiglio Direttivo nuove nomine per i 4 Vicepresidenti ed i 4 Membri del Comitato Esecutivo (Giunta), designando il proprio Vicario - come da punto 3 lettere f) e g) di cui sopra; tutte le cariche mantengono l’originaria scadenza.

 

Art. 16 – Comitato Esecutivo (Giunta): composizione, compiti e validità

  1. Nell'ambito del Consiglio Direttivo è istituito un Comitato Esecutivo (Giunta) costituito dal Presidente, che lo presiede, dai 4 Vicepresidenti, fra cui il Vicepresidente Vicario, dai 4 Membri nominati dal Consiglio Direttivo e dal Past President.
  2. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide con la presenza della metà più uno dei Membri che lo compongono; non sono ammesse deleghe.
  3. Ciascun Membro ha diritto ad un solo voto; in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.
  4. Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario e comunque almeno 4 volte all'anno.
  5. Il Comitato Esecutivo ha la facoltà di convocare i Consulenti Esterni del COLLEGIO a partecipare ai lavori senza che gli stessi possano esercitare alcun diritto di voto.
  6. Il Comitato Esecutivo, in caso di urgenza, può deliberare sulla ratifica dei nuovi iscritti secondo quanto previsto dall'Art. 13 punto 9.
  7. E' compito del Comitato Esecutivo:
    1. dare attuazione alle decisioni del Consiglio Direttivo;
    2. compiere tutti gli atti che si rendano necessari nell'interesse del COLLEGIO e che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi;
    3. adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo; in questo caso le decisioni dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo alla prima riunione successiva;
    4. conferire incarichi professionali, occasionali o continuativi, a persone di specifica competenza;
    5. provvedere alle designazioni ed alle nomine dei rappresentanti del COLLEGIO in Organismi, Enti, Commissioni e Società.

 

Art. 17 – Collegio dei Probiviri: composizione, eleggibilità e compiti

  1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 5 Membri ed elegge al proprio interno un Presidente.
  2. Possono essere eletti nel Collegio dei Probiviri i Soci Ordinari di età non inferiore a 35 anni e che siano iscritti al COLLEGIO da almeno 5 anni consecutivi, in qualità di Soci Ordinari; i Probiviri sono rieleggibili.
  3. I Membri del Collegio dei Probiviri vengono eletti dall'Assemblea dei Soci.
  4. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno del COLLEGIO.
  5. In caso di dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente di uno dei propri Membri, il Collegio dei Probiviri nomina per cooptazione un sostituto, il quale deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 2.
  6. Al Collegio dei Probiviri vengono sottoposte tutte le questioni che non siano riservate ad altri Organi e che riguardano l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto, di eventuali Regolamenti interni e del Codice di Autodisciplina.
  7. In particolare, il Collegio dei Probiviri è tenuto ad esprimere un parere su ogni controversia sorta fra Associati relativamente al rispetto del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni e del Codice di Autodisciplina.
  8. Al Collegio dei Probiviri spetta lo svolgimento delle istruttorie senza formalità di rito relative alle domande di iscrizione; tali istruttorie devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo perché questo possa procedere alla ratifica dei nuovi iscritti.
  9. Nelle votazioni adottate in seno al Collegio dei Probiviri, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

 

 Art. 18 – Collegio dei Revisori dei Conti: composizione, eleggibilità e compiti

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 4 componenti effettivi dei quali uno deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito per legge; il componente Revisore Legale non è soggetto ad elezione da parte dell’Assemblea dei Soci e viene nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, alla prima riunione di Consiglio successiva alla Assemblea Elettiva; i Revisori sono rieleggibili.
  2. Possono essere eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti i Soci Ordinari di età non inferiore a 35 anni e che siano iscritti al COLLEGIO da almeno 5 anni consecutivi, in qualità di Soci Ordinari, ad esclusione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti che può essere anche un soggetto non iscritto al Collegio.
  3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica elettiva all'interno del COLLEGIO.
  4. In caso di dimissioni, morte, espulsione o altro impedimento permanente di uno dei propri Membri il Collegio dei Revisori dei Conti nomina per cooptazione un sostituto, il quale deve possedere i requisiti di cui al precedente punto 2. In caso di vacanza del componente Revisore Legale (che ne riveste l’incarico di Presidente), il Consiglio Direttivo provvede, entro 30 giorni, a nominare un sostituto, su proposta del Presidente.
  5. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa.
  6. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite annuali, predisposti dal Consiglio Direttivo, con la gestione amministrativa, e redige la relazione annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
  7. Nelle votazioni adottate in seno al Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente.

 

Art. 19 – Segretario: compiti e funzioni

  1. Il Segretario, nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi del COLLEGIO, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e si relaziona con il Segretario Generale dell’Unione rispetto alle politiche sindacali e associative.
  2. Il Segretario è il responsabile della Segreteria del COLLEGIO.
  3. Il Segretario coadiuva il Presidente e gli Organi associativi nell’espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi Organi a titolo consultivo, senza diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario verbalizzante quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
  4. Il Segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio.
  5. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo, collegiale o monocratico, ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività in conflitto o in sovrapposizione con le attività associative, siano esse svolte come attività di lavoro autonomo continuativo o professionale, di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui o come socio e/o amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

 

CAPITOLO IV: AMMINISTRAZIONE

Art. 20 – Patrimonio e proventi

1. Il patrimonio è costituito da beni mobili, immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso del COLLEGIO.

2. I proventi del COLLEGIO sono rappresentati da:

  1. diritti di segreteria;
  2. contributi sindacali ordinari;
  3. contributi sindacali integrativi;
  4. contributi sindacali interassociativi;
  5. contributi sindacali straordinari;
  6. contributi sindacali suppletivi;
  7. da oblazioni e/o contributi volontari.

 

Art. 21 – Principio del doppio inquadramento

Nel rispetto del doppio inquadramento degli Associati previsto dallo Statuto Unione, il COLLEGIO provvede a sottoscrivere con Unione specifici protocolli di intesa, che coinvolgono il livello del Sistema interessato, al fine di favorire lo sviluppo associativo proponendo alla platea degli Associati opportunità, servizi e supporti resi disponibili dal Sistema Confcommercio, sia in ambito Territoriale che in relazione alla categoria di appartenenza, costituendo una comune base operativa funzionale alla crescita di entrambe le Associazioni. I protocolli devono normare l’inquadramento degli Associati e prevedere le modalità di adesione ai livelli interessati (territoriale, settoriale e categoriale) quale fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale, oltre che le modalità di erogazione dei servizi. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione vengono sottoposte al Collegio dei Probiviri di Unione.

 

Art. 22 - Esercizio sociale

  1. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Consiglio direttivo deve depositare presso la sede associativa il rendiconto economico e finanziario almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e per l’approvazione di quello preventivo.
  3. Entrambi i rendiconti economici e finanziari devono essere approvati dall’Assemblea degli Associati nei termini previsti dal presente Statuto.
  4. E' fatto divieto al COLLEGIO di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del COLLEGIO, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

CAPITOLO V: NORME DI CHIUSURA

Art. 23 – Disposizioni finali e transitorie

  1. L’efficacia della disposizione di cui all’art 15 punto 2 decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione delle modifiche al presente Statuto avvenute in occasione dell’Assemblea del 28 giugno 2019.
  2. L’efficacia della disposizione di cui all’Art. 9 punto 2 decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l’originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione e dello Statuto FIMAA Italia in quanto compatibili.
  4. Per quanto concerne il comportamento deontologico degli Associati, lo stesso è regolamentato dal Codice di Autodisciplina del COLLEGIO.
  5. L'utilizzo del marchio del COLLEGIO e di quello di FIMAA Italia è riservato esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento delle quote associative; le modalità relative all'utilizzo dei marchi associativi sono stabilite rispettivamente dagli appositi Regolamenti interni e dalla Normativa della FIMAA Italia; le stesse sono vincolanti ed inderogabili per tutti gli Associati in quanto il logo e la denominazione sono marchi registrati di proprietà di FIMAA e la loro adozione ed utilizzazione è riservata.